Un sostegno per chi soffre di mal di testa
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Statuten

ANNALISA LENTINI Presidente e Segretario Generale
PASQUALE LENTINI Vice Segretario Generale
PATRIZIA BAUMGARTNER         Membro
LAURA REATO Cassiera

 

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Sotto la denominazione “ASSCIAZIONE CEFALEA TICINO” è costituita con sede a Chiasso, un’associazione, apolitica e aconfessionale, ai sensi degli articoli 60 e ss. del Codice Civile Svizzero (CCS)

Art. 2

L’Associazione non persegue fini di lucro.

L’Associazione è autonoma, apartitica, e prosegue esclusivamente fini culturali, sociali.

Lo scopo dell’Associazione è:

• incentivare la diffusione d’informazioni riguardanti l’universo delle sindromi cefalalgiche

• promozione d’iniziative e attività volte al miglioramento della comunicazione intorno al tema delle cefalee

• divulgazione di materiale informativo chiaro, semplice e alla portata di tutti

• diffusione delle conoscenze inerenti novità terapeutiche

• agevolazione della comunicazione tra pazienti e medici

• indirizzare i pazienti cefalalgici presso strutture o centri di assistenza appositi

• Promozione e organizzazione d’iniziative ed eventi a tema

• incentivazione all’aggregazione spontanea, la libera comunicazione ed espressione

cooperazione e la solidarietà tra gli individui

• porsi come punto di riferimento per i pazienti affetti da cefalea per dar loro un maggior benessere e sollievo.

Per il raggiungimento dello scopo si creerà e gestirà un’idonea sede per facilitare gli eventi nonché incontri culturali con i soci e non, creando in questo modo uno spirito innovativo. L’associazione potrà svolgere altre attività attinenti e consequenziali allo scopo.

L’associazione non ha scopo di lucro e il sostegno economico alla sua attività deriva da sottoscrizioni, donazioni, finanziamenti da enti pubblici e privati, lasciti e contributi da persone che intendono diventare benefattori.

Art. 3

L’Associazione risponde dei propri impegni unicamente con il patrimonio sociale, così come i soci ed il Consiglio direttivo rispondono degli impegni contratti dall’Associazione unicamente nei limiti del patrimonio sociale.

Resta esclusa qualsiasi responsabilità personale dei soci e dei membri del Consiglio direttivo in relazione a tutte le obbligazioni nessuna esclusa, contratte dall’Associazione.

II. SOCI

Art. 4

Possono far parte dell’Associazione cittadini svizzeri o stranieri, residenti o non residenti nel territorio dello Stato, nonché altre associazioni, enti, società nonché ogni altre persone giuridiche, che diano pieno affidamento per l’attuazione dei programmi statutari e che condividano le ispirazioni di fondo che animano l’Associazione.

L’adesione all’Associazione è volontaria ed avviene secondo modalità e termini di cui al successivo art. 5.

I soci si dividono in:

1) Soci fondatori: si considerano tali i soci che hanno partecipato all’Assemblea costituente deliberando la costituzione dell’Associazione;

2) Soci ordinari: si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all’Associazione previa presentazione di apposita domanda scritta secondo modalità e termini contenuti nel presente Statuto;

3) Soci onorari o benemeriti: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica dal Segretariato Generale, a fronte del costante impegno profuso in favore dell’Associazione o per la notorietà e la positiva immagine che con la loro presenza possono recare all’Associazione.

Art. 5

Per l’assunzione della qualifica di socio ordinario è necessario presentare apposita domanda scritta al Segretariato Generale, indicando: nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza; espressa volontà di far parte dell’Associazione; piena ed incondizionata accettazione del presente Statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti approvati dall’Assemblea dei Soci, nonché delle deliberazioni degli organi sociali assunte in conformità alle disposizioni statutarie.

Il riconoscimento della qualifica di socio ordinario si acquisisce a seguito di apposita delibera del Segretariato Generale, che provvederà a comunicarlo all’interessato e dopo il versamento della prescritta quota sociale.

Le decisioni del Segretariato Generale in materia sono insindacabili.

Art. 6

Tutti i soci, ad eccezione dei soci in mora con il versamento della quota sociale, hanno egual diritto di partecipazione e di voto in seno all’Assemblea e possono liberamente candidarsi ed essere votati in occasione del rinnovo delle cariche sociali.

Tutti i soci sono tenuti:

a) alla osservanza del predetto Statuto, del relativo regolamento di attuazione, degli altri eventuali regolamenti interi e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;

b) a frequentare l’associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;

c) a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l’attività;

Tutti i soci ordinari sono tenuti, inoltre, al pagamento della quota associativa annuale e delle altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal Segretariato Generale.

I soci fondatori non sono tenuti al versamento della quota associativa essendo per gli stessi facoltativa ogni contribuzione a qualsiasi titolo e da qualsiasi organo determinata.

Art. 7

Il comportamento di ogni socio deve in ogni momento essere esemplare e non dare adito a critiche o scandali.

Ciò presuppone professionalità, correttezza, dignità, lealtà, rispetto verso gli organi dell’Associazione, verso gli altri soci e verso i terzi.

I soci possono essere espulsi o radiati dall’associazione per i seguenti motivi:

a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;

b) quando, senza giustificato motivo, si rendano morosi nel pagamento della quota sociale e non vi ottemperino nel termine fissato da specifica diffida;

c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’associazione;

d) per indegnità.

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Segretariato Generale a maggioranza semplice. Il provvedimento deve essere comunicato per iscritto al socio e deve essere motivato.

Il provvedimento di espulsione o radiazione non libera il socio dall’obbligo del pagamento delle eventuali somme dovute all’Associazione.

I soci espulsi o radiati potranno opporsi per iscritto contro il provvedimento del Segretariato Generale, inviando apposito ricorso all’Ufficio di Revisione; il ricorso non sospende l’esecutività dell’iniziale espulsione o radiazione.

La perdita della qualifica di socio consegue anche volontariamente a mezzo apposita comunicazione scritta di dimissioni dalla compagine sociale, inviata dal socio al Segretariato Generale, senza necessità di alcun preavviso. Le dimissioni sono sempre accettate, ma il socio resta sempre obbligato nei confronti dell’associazione ove si sia reso debitore nei suoi confronti.

III. ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 8

Gli organi dell’Associazione sono:

a) l’Assemblea dei soci

b) il Segretariato Generale

c) il Consiglio Direttivo

d) l’Ufficio di revisione

L’ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 9

L’Assemblea dei soci è l’organo supremo dell’Associazione e prende tutte le decisioni non espressamente riservate per statuto ad altri organi.

Sono ammessi in assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L’assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria.

Le assemblee sono convocate dal Segretariato Generale mediante raccomandata postale ad ogni socio con avviso di ricevimento, ovvero fax, posta elettronica od altra forma di comunicazione idonea ad attestare l’avvenuto ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l’adunanza.

L’avviso di convocazione deve contenere la data, l’ora ed il luogo dell’adunanza, nonché l’elenco delle materie da trattare. Non potranno essere assunte delibere su argomenti non previsti all’ordine del giorno.

L’assemblea si riunisce presso la sede dell’Associazione o presso il diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione.

L’assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l’anno, entro il mese di giugno per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

L’assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata tutte le volte che il Segretariato Generale lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno 1/5 dei soci, in regola con il versamento della quota sociale, i quali dovranno indicare e motivare nella richiesta gli argomenti e le proposte all’ordine del giorno. In quest’ultimo caso l’assemblea dovrà aver luogo entro 60 giorni dalla data in cui viene richiesta.

L’assemblea in sede ordinaria:

a) approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale, su proposta del Segretariato Generale;

b) approva il bilancio consuntivo e quello preventivo, come predisposti dal Segretariato Generale;

c) approva i regolamenti predisposti dal Segretariato Generale;

d) provvede alla elezione dei membri del Segretariato Generale e dell’Ufficio di Revisione

e) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Segretariato Generale riterrà di sottoporle

f) delibera su ogni su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dalla statuto

g) determina le quote annuali dei soci.

L’assemblea in sede straordinaria:

a) delibera le modificazioni del presente statuto;

b) delibera lo scioglimento dell’associazione in conformità a quanto previsto dal presente statuto;

c) delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo statuto.

In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza semplice, fatto salvo quanto disposto dagli artt. 12 e 14.

In seconda convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza semplice, fatto salvo quanto disposto dagli artt. 12 e 14.

La seconda convocazione deve aver luogo a distanza di almeno 30 minuti dopo la prima.

Art. 10

Il Presidente dirige l’Assemblea assicurando l’ordinato e regolare andamento della discussione e delle votazioni. Egli è assistito dal segretariato che redige il verbale e da due scrutatori nominati dall’assemblea all’inizio dei lavori.

In Assemblea è ammessa la delega, da redigersi per iscritto, che non può essere rilasciata a membri del Segretariato Generale, del Consiglio Direttivo e dell’Ufficio di Revisione.

Art. 11

Le votazioni avvengono di regola per alzata di mano salvo che almeno un decimo dei presenti chieda la votazione a scrutinio segreto.

Le deliberazioni adottate dall’assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario Generale e da questi sottoscritto insieme al Presidente.

Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci non intervenuti, con le stesse modalità previste per la convocazione delle Assemblee.

Le delibere prese dall’Assemblea dei Soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto, obbligano tutti i soci dell’associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

Art. 12

Per la modifica dello Statuto, per lo scioglimento dell’Associazione e per la nomina del Segretariato Generale è richiesta la maggioranza semplice dei soci fondatori.

In caso di scioglimento, il Segretariato Generale deciderà circa la destinazione dei patrimonio dell’Associazione secondo le norme in vigore, esclusa qualsiasi ripartizione tra i soci.

IL SEGRETARIATO GENERALE

Art. 13

Il Segretariato Generale è composto da un minimo di 3 membri, eletti tra i membri dell’associazione. Esso deve designare nel suo seno un Segretario Generale ed un Vice Segretario Generale.

Art. 14

Il primo Segretariato Generale è nominato in occasione dell’Assemblea Costituente.

I membri del Segretariato Generale restano in carica per una durata illimitata. Le vacanze che si verificassero durante il periodo di nomina verranno colmate nella successiva assemblea ordinaria o in un’assemblea straordinaria.

Art. 15

Il Segretariato Generale ha i seguenti compiti:

a) disporre l’esecuzione delle decisioni adottate dall’assemblea dei soci in conformità al presente statuto;

b) curare l’osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;

c) provvedere all’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’associazione, rendendo il conto della gestione all’Assemblea dei soci in sede di approvazione dei bilanci annuali;

d) redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell’Associazione, ponendolo all’approvazione dell’Assemblea dei soci;

e) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall’Assemblea dei soci;

f) deliberare in merito alle questioni attinenti il programma di attività approvato dall’Assemblea dei soci;

g) curare l’organizzazione di tutte le attività dell’associazione;

h) pianificare l’eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per io svolgimento dell’attività sociale;

i) decidere in merito all’apertura di c/c bancari e postali ed alla stipula di qualsivoglia contratto che si riveli necessario per l’amministrazione dell’associazione;

j) adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario che eccedano l’ordinaria amministrazione;

k) assumere ogni altra iniziativa che non competa a norma di legge e di statuto ad altri organi dell’associazione.

l) nominare, riconfermare o revocare il Consiglio Direttivo;

m) nominare le eventuali Commissioni.

Possono essere eletti membri del Segretariato Generale soltanto soci in regola con il pagamento della quota associativa.

Il Segretariato Generale si riunisce tutte le volte in cui il Segretario Generale lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri. In quest’ultimo caso, il Segretariato Generale dovrà riunirsi entro 15 (quindici) giorni.

Le riunioni si considerano validamente costituite con la presenza della maggioranza dei membri del Segretariato Generale mentre le deliberazioni avvengono a maggioranza dei due terzi (2/3) dei membri presenti.

Le riunioni sono convocate dal Segretario Generale con le medesime modalità previste per la convocazione dell’Assemblea dei Soci, da inviare a ciascun consigliere almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Tali formalità non sono necessarie nei confronti dei membri presenti qualora, alla fine di ciascuna riunione, il Segretario Generale stabilisca il giorno, l’ora ed il luogo della successiva riunione.

Per adempiere alle formalità di cui sopra, il Segretario Generale può avvalersi della segreteria dell’associazione.

Le riunioni del Segretariato Generale sono presiedute dal Segretario Generale o, in sua assenza, dal Vice Segretario Generale. In occasione di ogni riunione il Segretario Generale nomina, fra i presenti, un segretario.

In seno al Segretariato Generale non è ammessa delega.

Di ogni delibera del Segretariato Generale deve redigersi apposito verbale, da riportare a cura del segretario sul libro dei verbali del Segretariato Generale.

Il Segretariato Generale può avvalersi di collaboratori esterni e/o Commissioni di lavoro al fine di ottimizzare i compiti affidatigli.

La loro attività é soggetta alla vigilanza dell’Ufficio di Revisione.

Art. 16

Il Segretario Generale è il rappresentante dell’associazione, nonché Presidente dell’Assemblea dei soci.

Egli, rappresenta l’Associazione sia di fronte ai terzi che in giudizio.

Il Segretario Generale è responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell’Associazione, facendosi portavoce delle aspettative, delle idee e delle opinioni degli iscritti.

Il Segretario Generale ha la firma sociale sugli atti che impegnano l’associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Fermi restando i poteri che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, il Segretario Generale esercita i seguenti poteri:

1. cura l’attuazione delle deliberazioni assembleari e del consiglio direttivo;

2. assume diritti ed obblighi per conto dell’associazione, essendone stato preventivamente autorizzato dal Segretariato Generale e/o dall’Assemblea dei soci, per quanto di loro competenza;

3. delega, se lo ritiene opportuno, in via temporanea o permanente parte delle sue competenze al Vice Segretario Generale o ad uno o più membri del Segretariato Generale;

4. stabilisce quali iniziative sia opportuno intraprendere per la realizzazione del programma annuale dell’Associazione, sottoponendole poi all’approvazione del Segretariato Generale;

5. esercita ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo Statuto.

Art.17

Il Vice Segretario Generale rappresenta l’Associazione in tutti i casi in cui il Segretario Generale sia oggettivamente impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Segretario Generale stesso.

Egli sostiene il Segretario Generale in tutte le iniziative dallo stesso intraprese, affiancandolo e sostenendone la linea di intervento.

Il Vice Segretario Generale non può delegare funzioni delegate senza aver avuto l’autorizzazione dal Segretario Generale dell’Associazione.

Ove il Segretario Generale lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l’Associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vice Segretario Generale può intervenire personalmente in sostituzione dei Segretario Generale con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita procura.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 18

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri, nominati dal Segretariato Generale tra i membri dell’Associazione.

Il Segretariato Generale designa tra i membri del Consiglio Direttivo, un Presidente.

Il primo Consiglio Direttivo ed il suo Presidente, sono nominati dal Segretariato Generale in occasione dell’Assemblea Costituente.

I membri dei Consiglio Direttivo restano in carica per un periodo di tre anni e sono rieleggibili. Le vacanze che si verificassero durante il periodo di nomina verranno colmate nella successiva assemblea ordinaria o in un’assemblea straordinaria.

Per la nomina del Consiglio Direttivo, è richiesta la maggioranza dei due terzi dei membri del Segretariato Generale.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

a) collabora con il Segretariato Generale nella realizzazione degli obiettivi dell’Associazione

b) ha potere propositivo nei confronti del Segretariato Generale.

Le deliberazioni dei Consiglio Direttivo avvengono a maggioranza dei due terzi (2/3) dei membri del Consiglio direttivo.

L’UFFICIO DI REVISIONE

Art. 19

L’Ufficio di revisione è composto da due membri e da un supplente, non necessariamente soci. L’Ufficio di revisione resta in carica due anni ed è immediatamente rieleggibile.

Non possono far parte dell’Ufficio di revisione i membri del Segretariato Generale o del Consiglio Direttivo.

L’Ufficio di Revisione ha il compito di controllare la gestione amministrativa dell’Associazione, con particolare riguardo alla consistenza di cassa.

Il controllo sulla gestione avverrà trimestralmente, ed alla fine di ciascuna riunione dovrà redigersi apposito verbale sul libro all’uopo istituito, nel quale dovranno annotarsi i risultati del controllo.

Alla fine di ciascun esercizio, l’Ufficio di revisione predisporrà un’apposita relazione ai bilanci, nella quale esporranno all’Assemblea dei soci le risultanze delle verifiche effettuate in corso d’anno.

Art. 20

Tutte le cariche menzionate nel presente statuto sono gratuite salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell’associazione e/o per l’assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Segretariato Generale.

IV. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell’Associazione;

b) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;

c) dagli avanzi di gestione;

d) da ogni altro bene e diritto di cui l’associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.

Il patrimonio non può essere destinato a finalità diverse da quelle per le quali l’Associazione è stata costituita, ed è indivisibile finché dura l’associazione.

I soci espulsi, radiati o dimissionari non possono pretendere una quota del patrimonio dell’associazione.

Le entrate sociali sono costituite:

a) dalle eventuali quote associative;

b) dai proventi delle iniziative assunte dall’associazione nel rispetto delle proprie finalità istituzionali.

Art. 22

L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre il bilancio preventivo reca il presumibile fabbisogno del successivo esercizio.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti materialmente dal Segretario Generale, approvati dal Segretariato Generale e sottoposti al vaglio dell’Assemblea dei soci secondo modalità e termini di cui al presente Statuto.

Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere presentati in Assemblea entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 23

Per tutto quanto non espressamente contemplato nei presenti statuti, fanno stato le disposizioni legali sulle Associazioni del Codice Civile Svizzero.

Il presente Statuto, approvato dall’Assemblea costitutiva del 16 marzo 2012, è sottoscritto in un originale da tutti i soci fondatori ed entra immediatamente in vigore.